PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza per i nati ed i figli minori residenti in Italia).

      1. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:

          «b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia regolarmente residente in Italia da almeno tre anni;

          b-ter) il minore figlio di genitori stranieri di cui almeno uno sia regolarmente residente in Italia da almeno tre anni».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza per matrimonio).

      1. L'articolo 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano, acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, ovvero dopo due anni dalla data del matrimonio se, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non è intervenuto scioglimen- to, annullamento o cessazione degli effetti civili e non sussiste separazione legale».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza).

      1. L'articolo 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «Art. 9. - 1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente

 

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della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:

          a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni;

          b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno tre anni successivamente all'adozione;

          c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno tre anni alle dipendenze dello Stato;

          d) al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea se risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica;

          e) all'apolide che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;

          f) allo straniero che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica».

Art. 4.
(Modifica all'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di rinuncia alla cittadinanza).

      1. All'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

      «1-bis). Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 dell'articolo 1, il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana, entro un anno dal compimento della maggiore età».